Al termine degli incontri, viene rilasciata regolare ricevuta sanitaria, fiscalmente detraibile.
Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11, ha equiparato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. Il Ministero della Salute ritiene assimilabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
Si rilasciano su richiesta, gratuitamente, i seguenti certificati:
- certificato di presenza per giustificare assenze dal posto di lavoro
- certificato del periodo di trattamento (senza motivo della visita).
E’ possibile richiedere relazioni cliniche per:
- finalità assicurative
- perizie
- valutazione clinica
- attestazione di trattamento in corso
- valutazione diagnostica
- orientamento diagnostico
Le tariffe applicate variano in relazione alla tipologia della richiesta e all’impegno richiesto al professionista.